Art. 10.
(Obiezione di coscienza).

      1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di interruzione della gravidanza non punibili ai sensi dell'articolo 9, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione, che può essere comunicata in ogni momento all'organo responsabile dell'azienda sanitaria locale o al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura da cui dipende.
      2. La dichiarazione di obiezione di coscienza, una volta formulata, è revocabile con le medesime modalità della sua proposizione.